PRINCIPI GENERALIArt. 1
Il Movimento Studenti Cattolici, di seguito denominato Movimento, è un’associazione senza scopo di lucro che mira a riunire tutti gli studenti che condividono il progetto educativo e le finalità della Scuola Cattolica, considerata realtà educativa fondamentale, che svolge un ruolo pubblico al pari dello Scuola Statale
Art. 2
Il Movimento guarda allo studente come soggetto attivo della vita scolastica e universitaria, e si pone come obiettivo la formazione cristiana alla dimensione politica per ragazze e ragazzi, in grado di affrontare le responsabilità che possono derivare dal loro ruolo di studenti nella società.
Art. 3
Il Movimento non svolge attività di catechesi, ma trova fra le sue ragioni di esistenza gli stessi valori del Cattolicesimo, elemento fondante e di continua ispirazione del suo agire. Ogni comitato realizza periodicamente un momento di formazione cristiana per i suoi membri, con la partecipazione della comunità educante della scuola di riferimento.
Art. 4
Il Movimento profonde il suo impegno per garantire i diritti di tutti gli studenti, senza nessun tipo di differenziazione.
Art. 5
Il Movimento ha come principale meta della sua azione quella di svolgere un’autentica rappresentanza studentesca, disinteressata e motivata dalle concrete esigenze degli studenti, mantenendo fermo il principio sancito dall’art. 1. Opera sul piano civile e istituzionale per amplificare la voce degli studenti.
Art. 6
Il Movimento ricerca e persegue la collaborazione con le organizzazioni studentesche, con enti pubblici e privati, con le associazioni, specie con quelle che operano per la promozione, l’educazione, la formazione dei giovani.
Art. 7
Il Movimento intende interagire con le Istituzioni della Repubblica Italiana, con le Istituzioni dell’Unione Europea, con la Federazione Italiana di Attività Educative, di seguito FIDAE, e la Conferenza Episcopale Italiana, di seguito CEI, con la Santa Sede, gli organi ecclesiali e civili, per i diversi livelli nazionale, regionale, provinciale.
Art. 8
Il Movimento non fa riferimento ad alcuna organizzazione o ideologia partitica e difende la sua autonomia in qualsiasi ambito esso operi.
Art. 9
Il Movimento si rivolge agli studenti di qualsiasi confessione religiosa, purché condividano pienamente quanto espresso nell’articolo 1. Possono iscriversi al Movimento anche gruppi e organizzazioni di studenti sviluppatesi in modo autonomo, purché si riconoscano pienamente nei principi del presente statuto, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa. La Giunta Esecutiva provvede alla stipula del protocollo d’intesa, a cui segue l’approvazione formale a maggioranza di due terzi in sede di Assemblea Nazionale.
ORGANIZZAZIONE Art. 10
Sono organi associativi:
- L’Assemblea Nazionale
- La Giunta Esecutiva, di seguito Giunta
- Il Consiglio Regionale
- Il Consiglio Provinciale
- Il Comitato d’Istituto, di seguito Comitato
Art. 11
L’Assemblea Nazionale. L’Assemblea Nazionale è composta dagli iscritti al Movimento. Ha poteri consultivi e deliberativi ed è sovrana in ogni decisione che assume. È convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno. Ogni due anni, per le elezioni della Giunta Esecutiva, prende forma di Assemblea Elettiva.
Art. 12
La Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva è eletta dall’Assemblea Nazionale in forma di Assemblea Elettiva e rappresenta il direttivo nazionale del Movimento. È composta da nove membri: – Coordinatore Nazionale – due Coordinatori per area (nord, centro e sud) – Segretario Nazionale – Responsabile Nazionale Universitari. È organo esecutivo e convoca l’Assemblea Nazionale. Assistente Ecclesiastico e Tesoriere partecipano, con funzioni consultive, alle riunioni della Giunta.
Art. 13
Il Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale coordina le attività a livello regionale recependo gli indirizzi dalla Giunta. Elegge al suo interno il Coordinatore Regionale. È composto dai Coordinatori Provinciali più due rappresentanti per ogni Provincia nominati dal Consiglio Provinciale.
Art. 14
Il Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale coordina le attività a livello provinciale recependo gli indirizzi dal Consiglio Regionale. Elegge al suo interno il Coordinatore Provinciale. È composto dai Coordinatori dei comitati.
Art. 15
Il Comitato d’Istituto. Gli iscritti al Movimento in numero superiore a 10 possono costituire un Comitato, che ha sede presso la scuola di riferimento. Il Comitato è la base della vita associativa del Movimento e interagisce con la comunità educante di appartenenza. Ogni Comitato elegge un Coordinatore, che presiede le riunioni e dirige l’attività. Fanno parte del Comitato a livello consultivo i giovani universitari (ex alunni dell’istituto) con funzioni di trasferimento dell’esperienza acquisita.
Art. 16
Il Coordinamento Universitari. Il Coordinamento Universitari è un organo consultivo, che si relaziona con la Giunta con funzioni di trasferimento dell’esperienza acquisita dai propri membri nel corso degli anni. Il Coordinamento è composto da cinque membri, che eleggono al suo interno il Responsabile Nazionale Universitari, che rappresenta gli studenti universitari del Movimento all’interno della Giunta.
Art. 17
I Comitati Universitari. I Comitati Universitari sono tre, divisi per area geografica. La loro vita associativa si coordina con quella dei Comitati d’Istituto, con funzioni di trasferimento dell’esperienza acquisita.
REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
Art. 18
Il Coordinatore Nazionale rappresenta il Movimento presso qualsiasi ente esterno e dinanzi le Autorità. Presiede l’Assemblea Nazionale e la Giunta Esecutiva.
Art. 19
I Coordinatori d’Area sono i referenti del Movimento nella loro rispettiva area geografica, all’interno della quale dirigono le attività e curano i contatti con gli organi associativi.
Art. 20
Si considerano le seguenti aree geografiche: – nord: Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna. – centro: Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Sardegna. – sud: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
Art. 21
Il Segretario Nazionale cura le attività di collegamento interno al Movimento e quelle con gli enti esterni. Coordina costantemente la propria attività con la Segreteria di Patto Formativo.
Art. 22
L’Assistente Ecclesiastico cura la formazione cristiana dell’associazione. Può partecipare di diritto agli organismi statutari di tutti i livelli con funzioni consultive. Rappresenta FIDAE e CEI all’interno del Movimento.
Art. 23
Al Tesoriere spetta la gestione delle entrate e delle uscite. Predispone un bilancio preventivo e un bilancio conclusivo entro il 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all’approvazione della Giunta. Agisce in costante cooperazione con la Giunta Esecutiva. Può essere esterno al Movimento. Viene nominato dalla Giunta Esecutiva in sede di Assemblea Nazionale.
Art. 24
La Giunta Esecutiva permane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.
Art. 25
La Giunta esecutiva si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno su convocazione del Coordinatore Nazionale o in via straordinaria su richiesta di almeno tre membri della Giunta stessa.
Art. 26
In caso di dimissioni di un membro della Giunta prima della scadenza del proprio mandato, la stessa Giunta delibera la nomina di un nuovo membro, tenendo in considerazione i lavori e le candidature dell’Assemblea Elettiva. Nel caso di dimissioni di un Coordinatore d’Area la nuova nomina deve obbligatoriamente tenere conto della provenienza dell’area geografica. Nel caso di dimissioni del Coordinatore Nazionale, la Giunta nomina al suo interno il sostituto, temporaneo, per la sola gestione ordinaria. Il nuovo Coordinatore Nazionale verrà eletto nella successiva Assemblea Elettiva utile.
Art. 27
L’assemblea Nazionale propone e/o delega alla Giunta Esecutiva le modifiche del presente Statuto. Le eventuali modifiche dovranno essere ratificate dall’Assemblea Nazionale riunita al primo incontro in calendario o su convocazione straordinaria.
Art. 28
Per la convocazione dell’Assemblea Nazionale, la Giunta invia una lettera di invito ai Comitati d’Istituto, ai Comitati Universitari e a tutte le scuole cattoliche. L’Assemblea Nazionale è aperta a tutti.
Art. 29
La segreteria di Patto Formativo si incarica di organizzare a livello operativo le Assemblee Nazionali, di collaborare attivamente e costantemente con la Giunta stessa, di fare da tramite tra il Movimento e gli enti con cui esso collabora.
Art. 30
Il Consiglio Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, su convocazione del Coordinatore Regionale o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso. E’ in costante contatto con il Coordinatore dell’area di appartenenza, al fine di avere un rapporto diretto con la Giunta Esecutiva.
Art. 31
Il Consiglio Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l’anno, su convocazione del Coordinatore Provinciale o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso. È in costante contatto con il Consiglio regionale e il Coordinatore d’Area di riferimento, portando avanti un dialogo sui temi proposti dalla Giunta e un confronto tra le varie attività svolte dai Consigli Provinciali.
Art. 32
Ciascun comitato, base del Movimento, elegge un Coordinatore che gestisce l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Art. 33
Ogni Comitato nomina un Tesoriere, necessariamente maggiorenne, scelto fra i membri della comunità educante della scuola di riferimento del Comitato. Il bilancio del comitato deve essere reso pubblico, rispetto a tutti gli organi associativi.
Art. 34
Il Coordinamento Universitari è eletto dagli iscritti ai Comitati Universitari. È eletto in coincidenza con le elezioni della Giunta Esecutiva.Permane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.
Art. 35
I Comitati Universitari sono divisi per area geografica, nel senso che ha rilevanza l’area geografica dove è ubicata l’università e non quella del Comitato d’Istituto di appartenenza. L’iscrizione al Comitato Universitario non è in contrasto con quella del Comitato d’Istituto di appartenenza.
Art. 36
Tutte le riunioni sono valide se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto e tutte le deliberazioni degli organi associativi sono assunte a maggioranza semplice, ove non siano indicate maggioranze differenti.
REGOLAMENTO ASSEMBLEA ELETTIVA
Art. 37
In Assemblea Elettiva hanno diritto al voto i Comitati che hanno all’attivo almeno una Assemblea Nazionale Elettiva, attraverso tre delegati per Comitato più uno ogni 10 iscritti.
Art. 38
Possono esprimere candidature i Comitati che hanno all’attivo almeno una Assemblea Nazionale, attraverso una sola candidatura.
Art. 39
Ogni candidatura, prima di essere sottoposta in modo ufficiale ai voti, deve essere approvata dall’assemblea.
Art. 40
Il sistema elettorale da adottare viene stabilito con delibera formale della Giunta, adottata all’unanimità.
Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rimanda a una interpretazione, attraverso delibera, della Giunta Esecutiva, dopo aver recepito un parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio. In ultima analisi, ci si riferisce alle norme vigenti del Codice Civile Italiano.