REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Art 18

Il Coordinatore Nazionale rappresenta il Movimento presso qualsiasi ente esterno e dinanzi le Autorità.
Presiede l’Assemblea Nazionale e la Giunta Esecutiva.

Art 19

I Coordinatori d’Area sono i referenti del Movimento nella loro rispettiva area geografica, all’interno della quale dirigono le attività e curano i contatti con gli organi associativi.

Art 20
Si considerano le seguenti aree geografiche:
- nord: Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.
- centro: Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Sardegna.
- sud: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Art 21

Il Segretario Nazionale cura le attività di collegamento interno al Movimento e quelle con gli enti esterni.
Coordina costantemente la propria attività con la Segreteria di Patto Formativo.

Art 22

L’Assistente Ecclesiastico cura la formazione cristiana dell’associazione.
Può partecipare di diritto agli organismi statutari di tutti i livelli con funzioni consultive.
Rappresenta FIDAE e CEI all’interno del Movimento.

Art 23

Al Tesoriere spetta la gestione delle entrate e delle uscite. Predispone un bilancio preventivo e un bilancio conclusivo entro il 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all’approvazione della Giunta.
Agisce in costante cooperazione con la Giunta Esecutiva.
Può essere esterno al Movimento.
Viene nominato dalla Giunta Esecutiva in sede di Assemblea Nazionale.

Art 24

La Giunta Esecutiva permane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

Art 25

La Giunta esecutiva si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno su convocazione del Coordinatore Nazionale o in via straordinaria su richiesta di almeno tre membri della Giunta stessa.

Art 26

In caso di dimissioni di un membro della Giunta prima della scadenza del proprio mandato, la stessa Giunta delibera la nomina di un nuovo membro, tenendo in considerazione i lavori e le candidature dell’Assemblea Elettiva.
Nel caso di dimissioni di un Coordinatore d’Area la nuova nomina deve obbligatoriamente tenere conto della provenienza dell’area geografica.
Nel caso di dimissioni del Coordinatore Nazionale, la Giunta nomina al suo interno il sostituto, temporaneo, per la sola gestione ordinaria.
Il nuovo Coordinatore Nazionale verrà eletto nella successiva Assemblea Elettiva utile.

Art 27

L’assemblea Nazionale propone e/o delega alla Giunta Esecutiva le modifiche del presente Statuto. Le eventuali modifiche dovranno essere ratificate dall’Assemblea Nazionale riunita al primo incontro in calendario o su convocazione straordinaria.

Art 28
Per la convocazione dell’Assemblea Nazionale, la Giunta invia una lettera di invito ai Comitati d’Istituto, ai Comitati Universitari e a tutte le scuole cattoliche.
L’Assemblea Nazionale è aperta a tutti.

Art 29

La segreteria di Patto Formativo si incarica di organizzare a livello operativo le Assemblee Nazionali, di collaborare attivamente e costantemente con la Giunta stessa, di fare da tramite tra il Movimento e gli enti con cui esso collabora.

Art 30

Il Consiglio Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, su convocazione del Coordinatore Regionale o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso.È in costante contatto con il Coordinatore dell’area di appartenenza, al fine di avere un rapporto diretto con la Giunta Esecutiva.

Art 31

Il Consiglio Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l’anno, su convocazione del Coordinatore Provinciale o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso.
È in costante contatto con il Consiglio regionale e il Coordinatore d’Area di riferimento, portando avanti un dialogo sui temi proposti dalla Giunta e un confronto tra le varie attività svolte dai Consigli Provinciali.

Art 32

Ciascun comitato, base del Movimento, elegge un Coordinatore che gestisce l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni.
Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Art 33
Ogni Comitato nomina un Tesoriere, necessariamente maggiorenne, scelto fra i membri della comunità educante della scuola di riferimento del Comitato.
È preferibile la nomina di un docente o dirigente della scuola di appartenenza.
Il bilancio del comitato deve essere reso pubblico, rispetto a tutti gli organi associativi.

Art 34
Il Consiglio Universitari è eletto dagli iscritti ai Comitati Universitari.
È eletto in coincidenza con le elezioni della Giunta Esecutiva.
Permane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

Art 35
I Comitati Universitari sono divisi per area geografica, nel senso che ha rilevanza l’area geografica dove è ubicata l’università e non quella del Comitato d’Istituto di appartenenza.
L’iscrizione al Comitato Universitario non è in contrasto con quella del Comitato d’Istituto di appartenenza.

Art 36

Tutte le riunioni sono valide se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto e tutte le deliberazioni degli organi associativi sono assunte a maggioranza semplice, ove non siano indicate maggioranze differenti.

REGOLAMENTO ASSEMBLEA ELETTIVA

Art 37
In Assemblea Elettiva hanno diritto al voto i Comitati che hanno all’attivo almeno una Assemblea Nazionale Elettiva, attraverso tre delegati per Comitato più uno ogni 10 iscritti.

Art 38

Possono esprimere candidature i Comitati che hanno all’attivo almeno una Assemblea Nazionale, attraverso una sola candidatura.

Art 39

Ogni candidatura, prima di essere sottoposta in modo ufficiale ai voti, deve essere approvata dall’assemblea.

Art 40
Il sistema elettorale da adottare viene stabilito con delibera formale della Giunta, adottata all’unanimità.

 

Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rimanda a una interpretazione, attraverso delibera, della Giunta Esecutiva, dopo aver recepito un parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio.In ultima analisi, ci si riferisce alle norme vigenti del Codice Civile Italiano.

 

Segreteria Nazionale
c/o ASSOCIAZIONE CULTURALE
PATTO FORMATIVO
Sig.ra Maria Pia Ratini
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fax 06/3221853
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